Regolamento per la raccolta del prestito sociale

Il presente Regolamento dispone le modalità di attuazione dell’art. 6 dello Statuto Sociale e indica le norme che disciplinano la raccolta di prestiti da soci

 

Art. 1 – Posizione giuridica della Società e finalità della raccolta del risparmio

La Società Cooperativa non è iscritta all’albo delle Aziende di Credito. È invece iscritta nell’Albo Società Cooperative al n. A121748 ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all’art. 26 del D.L. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 nonché all’art.2514 C.C. e successive modificazioni ed integrazioni.
L’impiego del risparmio raccolto è finalizzato esclusivamente al conseguimento degli scopi sociali indicati nello Statuto che si ispirano all’art. 5 dello stesso e che indica lo Scopo Sociale.

 

Art. 2 – Requisiti essenziali per accedere al servizio di raccolta del risparmio

Il conferimento del risparmio è riservato ai soci ammessi nella Cooperativa in regola con l’adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la Società Cooperativa compreso il versamento della quota sociale. Sono pertanto tassativamente esclusi tutti i soggetti che non rispondono ai requisiti appena enunciati e quindi non è possibile da parte della Società Cooperativa raccogliere risparmio tra il pubblico in genere, ai sensi dell’art. II d.lgs. del 1 settembre 1993, n.385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e relativi provvedimenti di attuazione.
La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

 

Art. 3 – Limiti di legge in termini di raccolta e remunerazione

La raccolta complessivamente operata dalla Cooperativa non può superare i limiti stabiliti dal paragrafo II della Deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994, nonché dalla Sezione III, paragrafo 2, della Circolare attuativa della Banca d’Italia del 2 dicembre 1994.
In base a queste disposizioni, il patrimonio della Cooperativa non può essere inferiore a un terzo del risparmio depositato.
Al fine di permettere alla Cooperativa una raccolta continuativa di risparmio sociale e dunque il mantenimento del rapporto di legge fra patrimonio e risparmio, è stabilito quanto segue:
- all’atto del deposito il 25% della somma viene automaticamente trasformato in quota sociale, il restante 75% è il risparmio propriamente detto.
È facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare di ridurre tale quota quando i dati di bilancio lo consentissero:
- fanno eccezione i versamenti nel risparmio ordinario dei compensi (stipendi, ecc.) dovuti dalla Cooperativa ai Soci Dipendenti e ai Soci Collaboratori, per i quali risulterebbe ingestibile la suddivisione e l’attribuzione del 25% a quota sociale.
I prestiti raccolti presso ciascun socio persona fisica non possono superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dall’art. 13 del D.P.R 29 settembre 1973 n.601, e successive modificazioni (in particolare ex art. 10, legge 31 gennaio 1992, n.59)
L’ammontare dei prestiti raccolti, la presenza di eventuali garanzie di soggetti terzi (ivi compresa l’adesione ad uno schema schema di garanzia, ai sensi della sezione III, paragrafo 2.1 della Circolare della Banca d’Italia, 2 dicembre 1994) ed il rapporto tra prestiti e patrimonio sociale devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio.

 

Art. 4 – Contratto di prestito sociale – forma prevista, obblighi della Cooperativa

I soci che intendono finanziare con prestiti la Cooperativa devono stipulare l’apposito contratto di prestito sociale che deve essere stipulato in forma scritta, utilizzando i moduli predisposti dalla Società Cooperativa che recano per esteso ed in modo chiaro le infomazioni previste dal paragrafo 3 Sezione III della Circolare della Banca d’Italia del 2 dicembre 1994 (obblighi di trasparenza). Non sussistendo tale forma il contratto è nullo. Il contratto deve essere sottoscritto dal socio, ovvero dal legale rappresentante di persona giuridica con qualità di socio, e dal legale rappresentante della Cooperativa, ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione. Copia del contratto deve essere consegnata o recapitata al socio unitamente al presente Regolamento che ne costituisce parte integrante. Successivamente alla stipula del Contratto e al momento della contabilizzazione delle somme versate dal socio finalizzate al risparmio, al socio prestatore sarà rilasciata una ricevuta. Contestualmente presso la Cooperativa sarà tenuta, per ogni socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto e della documentazione correlata, una scheda numerata recante l’indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza, numero d’iscrizione a Libro Soci, su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio.

 

Art. 5 – Tipologia del Risparmio

Le somme destinate al risparmio sociale saranno depositate dai soci nelle forme di risparmio ordinario e risparmio vincolato e risparmio cointestato;
a) Si ha risparmio ordinario quando la somma depositata può essere prelevata in qualsiasi momento dal depositante, a mezzo semplice richiesta scritta.
b) Si ha risparmio vincolato quando la somma depositata è soggetta ad un vincolo temporale; tale vincolo sarà scelto dal socio prestatore tra le proposte stabilite dalla Società Cooperativa e deliberate dal CDA; l’adesione alla tipologia di risparmio, dovrà essere indicata dal socio tramite richiesta scritta. Alla scadenza di questo vincolo il depositante avrà 30 giorni di tempo per effettuare il prelevamento o comunicare la prosecuzione del rapporto in forma ordinaria, cioè senza ulteriore vincolo. Allo scadere di questo termine, il vincolo si intenderà tacitamente rinnovato per lo stesso periodo di tempo pattuito originariamente. Anche gli interessi che via via matureranno sulle somme vincolate potranno essere prelevati entro 30 giorni, trascorsi i quali saranno considerate vincolate con la stessa scadenza del vincolo originario.
È facoltà della Cooperativa accordare prelevamenti parziali o totali prima della scadenza del vincolo: in tal caso, sull’importo prelevato sarà applicata una decurtazione in conto interessi dalla data di apertura del deposito determinato dalle delibere consiliari ed indicato sul Foglio Informativo, parte integrante del Contratto di Prestito Sociale.
c) Il risparmio cointestato fra due soci si intende suddiviso in misura del 50% tra i soci cointestatari e rientra nei limiti di legge in termine di raccolta del risparmio. Ogni socio può disporre sino al 50% del risparmio cointestato con firma disgiunta; in caso di chiusura totale del libretto di prestito sociale è necessaria la richiesta con firma di entrambi i soci.

 

Art. 6 – Modalità di versamento e prelevamento

I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa sulla limitazione dell’uso del contante, o con assegni bancari, assegni circolari, vaglia, tramite versamento sul C/C postale o C/C bancario intestati alla Cooperativa. I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi, e pertanto tali somme saranno considerate disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto. La Cooperativa effettuerà i rimborsi al socio con contanti, assegni bancari, assegni circolari, vaglia postali o tramite versamento sul C/C postale o bancario intestato al socio, secondo le istruzioni ricevute dallo stesso. Per le operazioni di versamento o prelevamento non verrà addebitata al socio alcuna spesa.

 

Art. 7 – Valute applicate su versamenti e prelievi

Le somme depositate producono interessi con valuta del giorno del versamento se questo avviene in contanti fino al giorno del prelevamento. Sui versamenti effettuati tramite assegni circolari e bancari su piazza si applica la valuta di 2 giorni lavorativi successivi al versamento, 5 giorni lavorativi per assegni bancari fuori piazza. Sui prelievi si applica la valuta, a favore del beneficiario, del giorno dell’esecuzione dell’ordine.

 

Art. 8 – Integrazioni - Rimborsi

In qualsiasi momento il socio può integrare il deposito con ulteriori versamenti che saranno trattati con le disposizioni dell’art. 3, ricordando che complessivamente l’ammontare del prestito non può superare i limiti indicati nell’articolo citato.
Le richieste di rimborso, verificato il rispetto dei requisiti richiesti, saranno evase al massimo entro tre giorni lavorativi fatto salvo cause di forza maggiore documentate e con un limite massimo di 30 giorni.

 

Art. 9 – Tassi di interesse applicati

I tassi di interesse da corrispondere al socio prestatore verranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando comunque il limite massimo stabilito dal precedente art. 3, ai fini del mantenimento delle agevolazioni fiscali.
Le variazioni annuali e quelle eventuali occorse in corso d’anno saranno comunicate ai Soci a mezzo corrispondenza ordinaria. In caso di variazioni del tasso di interesse in senso sfavorevole al socio, queste saranno comunicate al socio stesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita presso il domicilio indicato nel Libro Soci oppure nella scheda di cui al precedente art.4, oppure con comunicazione scritta, successivamente sottoscritta dal socio per ricevuta.

 

Art. 10 – Liquidazione degli interessi

Gli interessi sulla quota imputata a risparmio sono calcolati semestralmente al 30 Giugno e al 31 Dicembre di ogni anno. La somma corrispondente verrà liquidata al netto della ritenuta fiscale, con accreditamento sul conto di prestito il primo giorno non festivo rispettivamente di Luglio e di Gennaio successivi.
Se per effetto di tali accreditamenti di interessi, il saldo venisse a superare il limite consentito come indicato dal precedente art.3, ne verrà data immediata comunicazione al Socio interessato e l’eccedenza sarà accantonata a sua disposizione per 60 giorni dalla maturazione. In caso di mancato prelievo entro il termine stabilito saranno considerate automaticamente quote sociali.
Nel caso di estinzione del prestito in corso dell’anno gli interessi verranno liquidati il giorno stesso della chiusura, fatte salve le condizioni esposte nell’art. 5 (penalizzazione in caso di somme vincolate).

 

Art. 11 – Rendiconto ai soci

La Cooperativa provvede per iscritto annualmente, ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo il socio sulle operazioni effettuate. Ogni accreditamento, ovvero addebitamento di somme derivanti da operazioni di versamento o di prelevamento, risulterà da apposita ricevuta contabile e dall’estratto conto che sarà inviato al socio periodicamente (almeno una volta all’anno). Sull’estratto conto dovranno essere annotati, oltre alla movimentazione del periodo, gli accreditamenti per interessi. Saranno esposti in modo chiaro il tasso, la movimentazione e il saldo aggiornato oltre a tutti gli elementi necessari alla comprensione del rapporto.
Le operazioni e i dati comunicati al socio ai sensi dei precedenti commi si intenderanno approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso salvo opposizione scritta nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nessuna spesa sarà addebitata al socio per le comunicazioni previste dal presente articolo.
La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi.

 

Art. 12 – Deleghe all’operatività sui rapporti di prestito

Il Socio prestatore può delegare un terzo ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell’apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa.

 

Art. 13 – Recesso, decadenza, esclusione. Cessazione dalla qualità di socio

In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio in liquidazione o degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del socio mediante atto notorio nel quale siano indicati i legittimi eredi. Per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione. Contestualmente all’interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega di cui all’art. precedente (n.ro 12), conformemente al disposto dell’art. 1396 c.c.

 

Art. 14 – Informazioni ai soci

I fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali ed in particolare sulla remunerazione del prestito e sulle spese, previste dal paragrafo 3.1 della Circolare della Banca d’Italia del 2 dicembre 1994, sono messi a disposizione dei soci presso i locali della sede Sociale in cui si effettua la raccolta. Copia dei fogli informativi viene consegnata al Socio che stipula il contratto di prestito e ne rilascia copia firmata per presa visione alla Società Cooperativa.

 

Art. 15 – Aggiornamenti del Regolamento

Il presente Regolamento potrà essere oggetto di variazioni e aggiornamenti che verranno immediatamente comunicati a tutti gli associati, fatta salva la possibilità di recedere dal contratto in caso di variazioni peggiorative nei confronti del socio. Le variazioni saranno considerate accettate dai soci dopo trenta giorni dal ricevimento delle stesse, ed entreranno in vigore dopo sessanta giorni dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.

 

Art. 16 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella Deliberazione C.I.C.R del 3 marzo 1994 e nella Circolare della Banca d’Italia del 2 dicembre 1994.